Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 25

In vigore dal 19 giu 1968
Coloro che si trovano in possesso dei requisiti indicati nell' della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare al medico provinciale della provincia in cui risiedono domanda al fine di ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti di aver esercitato abitualmente e direttamente l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, da almeno cinque anni, in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici. Coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall' della stessa legge devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono per ottenere direttamente il diploma di abilitazione da parte dell'apposita commissione. Alla domanda gli interessati devono allegare i documenti comprovanti di aver esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure di essere in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato. Ai sensi dell' della suddetta legge, per scuole riconosciute dallo Stato devono intendersi le scuole o i corsi per tecnici di radiologia o denominazioni corrispondenti che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'istituzione e il funzionamento da parte delle competenti autorità dello Stato.
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