Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 23

In vigore dal 19 giu 1968
La vigilanza che, per l' della legge 4 agosto 1965, n. 1103, compete al Ministero della sanità, è esercitata normalmente dal medico provinciale.
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Art. 23 Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. — Testo vigente | Portale Normativo