Art. 23
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 23

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In vigore dal 19 giu 1968
La vigilanza che, per l' della legge 4 agosto 1965, n. 1103, compete al Ministero della sanità, è esercitata normalmente dal medico provinciale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-23