Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 19 mag 1968
Il consiglio direttivo si compone:
a) del direttore che lo presiede;
b) del dirigente tecnico dell'istituto;
c) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo;
d) dei professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori nel numero di:
2 della 1ª sezione del gruppo scientifico-culturale;
1 della 2ª sezione dello stesso gruppo;
3 del gruppo tecnico-addestrativo.
Inoltre con voto consultivo e limitatamente alle questioni attinenti alla loro categoria:
2 rappresentanti degli studenti dell'istituto, democratica niente eletti nel loro seno.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-9