Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 19 mag 1968
Il consiglio di amministrazione si compone:
a) di un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia;
b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) di tre rappresentanti del comune di Perugia;
d) di tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Perugia;
e) del delegato provinciale del C.O.N.I.;
f) del direttore dell'istituto;
g) di un rappresentante pro-tempore, congiuntamente delegato dagli altri enti o privati che, con regolare convenzione, concorrono ciascuno con annua somma non inferiore a lire 5.000.000.
Inoltre, con solo voto consultivo:
h) dal dirigente tecnico dell'ISEF;
i) dal segretario amministrativo che assume le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un vice-presidente, scelto tra i suoi componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-5