Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo II

Art. 10

In vigore dal 19 mag 1968
Il consiglio direttivo: a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto; b) delibera sui programmi di insegnamento e sul loro coordinamento; c) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma; d) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione delle varie discipline contemplate dal piano di studi; e) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'istituto; f) propone al consiglio di amministrazione, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, la nomina o la conferma del dirigente tecnico il dirigente tecnico deve avere la qualifica di professore di ruolo di educazione fisica; g) ogni anno, entro il mese di ottobre, propone al consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante; h) delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica. Il consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno o sia motivatamente richiesto da un terzo dei membri assegnati. L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-10

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