Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 19 mag 1968
Il direttore:
a) conferisce i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio;
b) provvede al governo generale dell'istituto, vigila sul funzionamento didattico e degli uffici ed adotta, in ordine alla disciplina degli allievi, i provvedimenti di sua competenza e quelli urgenti da sottoporre a sollecito esame da parte del consiglio dei professori;
c) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo;
e) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-12