Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo II

Art. 12

In vigore dal 19 mag 1968
Il direttore: a) conferisce i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio; b) provvede al governo generale dell'istituto, vigila sul funzionamento didattico e degli uffici ed adotta, in ordine alla disciplina degli allievi, i provvedimenti di sua competenza e quelli urgenti da sottoporre a sollecito esame da parte del consiglio dei professori; c) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori; d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo; e) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-12

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Art. 12 Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo