Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 19 mag 1968
Il consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto;
d) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine al conferimento ed alla conferma degli incarichi di insegnamento e della direzione tecnica dell'istituto;
e) delibera l'entità delle retribuzioni al personale insegnante e non insegnante;
f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
g) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine al bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;
h) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione ed a manifestazioni nazionali ed internazionali;
i) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine alla istituzione dei corsi di preparazione, di aggiornamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità alle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonché dei corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo del presente statuto;
l) nomina il medico addetto al servizio sanitario dell'istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-7