Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 19 mag 1968
Oltre ai corsi normali, l'istituto organizza, in conformità alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per Corpi militari od enti che ne facciano richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-25

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Art. 25 Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo