Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo III

Art. 24

In vigore dal 19 mag 1968
L'esame di diploma consiste: a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo; b) nella presentazione di una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia, e nella discussione relativa alla tesi medesima; c) nella trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo