Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo III

Art. 19

In vigore dal 19 mag 1968
Il concorso comprende: a) visita medico-collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva; c) una prova scritta di cultura generale. L'inidoneità alla visita medica esclude dalla ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta. La commissione giudicatrice sarà composta dal direttore, che la presiede, e da sei commissari nominati annualmente dal consiglio direttivo. La commissione procederà all'espletamento del concorso suddividendosi nelle tre seguenti sottocommissioni composte da due commissari e dal direttore che le presiede: a) sottocommissione per la visita medica; b) sottocommissione per le prove di valutazione fisica; c) sottocommissione per la prova scritta. La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria. I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-19

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