Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo III
Art. 19
19 / 57In vigore dal 19 mag 1968
Il concorso comprende:
a) visita medico-collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneità alla visita medica esclude dalla ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La commissione giudicatrice sarà composta dal direttore, che la presiede, e da sei commissari nominati annualmente dal consiglio direttivo.
La commissione procederà all'espletamento del concorso suddividendosi nelle tre seguenti sottocommissioni composte da due commissari e dal direttore che le presiede:
a) sottocommissione per la visita medica;
b) sottocommissione per le prove di valutazione fisica;
c) sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria.
I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-19