Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 19 mag 1968
L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione. Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o richieste in caso di pronto soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-28

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Art. 28 Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo