Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo V
Art. 33
In vigore dal 19 mag 1968
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e diploma, nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni, anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscono temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-33