Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo VII
Art. 38
In vigore dal 19 mag 1968
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all' del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente .
Sull'ammissione all'esame decide il consiglio direttivo, previo giudizio sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-38