Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo VII
Art. 43
In vigore dal 19 mag 1968
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse o sopratasse pagate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-43