Art. 43
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo VII

Art. 43

43 / 57
In vigore dal 19 mag 1968
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse o sopratasse pagate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-43