Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo VIII

Art. 47

In vigore dal 19 mag 1968
Il mantenimento dell'istituto è assicurato: a) da enti convenzionati, tra i quali, all'atto della compilazione del presente statuto, le amministrazioni della provincia e del comune di Perugia, nella misura prevista dalle relative convenzioni; b) da eventuali enti o privati sovventori; c) dai proventi delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi; d) dai proventi dei diritti di segreteria, dalle pubblicazioni e dalle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere, e) dalle rendite del suo patrimonio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-47

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Art. 47 Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo