Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo VIII
Art. 50
In vigore dal 19 mag 1968
Al conto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;
b) il rendiconto per le anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-50