Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo VIII

Art. 50

In vigore dal 19 mag 1968
Al conto consuntivo devono essere uniti: a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria; b) il rendiconto per le anticipazioni avute; c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-50

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