Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo IX
Art. 54
In vigore dal 19 mag 1968
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica e di trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-54