Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo IX

Art. 54

In vigore dal 19 mag 1968
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica e di trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-54

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Art. 54 Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo