Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo IX

Art. 57

In vigore dal 19 mag 1968
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 57 Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo