Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo IX
Art. 57
In vigore dal 19 mag 1968
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-57