Art. 1
In vigore dal 19 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduta la domanda presentata in data 14 marzo 1967 dal sindaco e dal presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia per ottenere il pareggiamento dello Istituto superiore di educazione fisica con sede in Perugia, ai sensi degli della citata legge n. 88;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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È riconosciuto l'istituto superiore di educazione fisica di Perugia, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-rd-1