Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo IX
Art. 56
In vigore dal 19 mag 1968
Per i servizi propri dell'istituto il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, può inoltre assumere nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali e locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-56