Art. 57
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo IX

Art. 57

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In vigore dal 19 mag 1968
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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