Art. 25
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo IV

Art. 25

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In vigore dal 19 mag 1968
Oltre ai corsi normali, l'istituto organizza, in conformità alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per Corpi militari od enti che ne facciano richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-25