Art. 5
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo II

Art. 5

5 / 57
In vigore dal 19 mag 1968
Il consiglio di amministrazione si compone: a) di un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia; b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; c) di tre rappresentanti del comune di Perugia; d) di tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Perugia; e) del delegato provinciale del C.O.N.I.; f) del direttore dell'istituto; g) di un rappresentante pro-tempore, congiuntamente delegato dagli altri enti o privati che, con regolare convenzione, concorrono ciascuno con annua somma non inferiore a lire 5.000.000. Inoltre, con solo voto consultivo: h) dal dirigente tecnico dell'ISEF; i) dal segretario amministrativo che assume le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un vice-presidente, scelto tra i suoi componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-5