Art. 9
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo II

Art. 9

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In vigore dal 19 mag 1968
Il consiglio direttivo si compone: a) del direttore che lo presiede; b) del dirigente tecnico dell'istituto; c) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo; d) dei professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori nel numero di: 2 della 1ª sezione del gruppo scientifico-culturale; 1 della 2ª sezione dello stesso gruppo; 3 del gruppo tecnico-addestrativo. Inoltre con voto consultivo e limitatamente alle questioni attinenti alla loro categoria: 2 rappresentanti degli studenti dell'istituto, democratica niente eletti nel loro seno. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-9