Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo II

Art. 13

In vigore dal 2 nov 1967
Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo