Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo I
Art. 10
In vigore dal 2 nov 1967
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli Enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-10