Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo I
Art. 9
In vigore dal 2 nov 1967
L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all', sub a), b), e), f), g).
Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa quando lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal Collegio sindacale oppure da Enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto.
Negli ultimi due casi, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-9