Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 2 nov 1967
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo .
Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-5