Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaTitolo II

Art. 3

In vigore dal 2 nov 1967
Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Costituzione dell'istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo