Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo II
Art. 12
In vigore dal 2 nov 1967
L'istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sei consiglieri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli Enti partecipanti.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
I membri del Consiglio eletti nel corso di un triennio - per sostituzione od integrazione del numero - decadono dalla carica contemporaneamente agli altri amministratori.
Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.
Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-12