Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo II
Art. 13
13 / 33In vigore dal 2 nov 1967
Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-13