Art. 5
In vigore dal 15 ott 1967
La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto gli anni ventuno e che non si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'.
La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito, nonché del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall'impiego senza diritto a pensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;851#art-5