Art. 4
In vigore dal 15 ott 1967
La tessera personale di riconoscimento è ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonché al dipendente cessato dal servizio senza diritto a pensione.
La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata al dipendente a carico del quale è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;851#art-4