Art. 3
In vigore dal 7 apr 2012
La tessera personale di riconoscimento è valida per cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo.
Il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente.
In caso di smarrimento della tessera personale di riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato.
Note all'articolo
- Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;851#art-3