Art. 2

In vigore dal 28 gen 1977
La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare nonché: a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 600.000; b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio. La predetta tessera è, altresì, documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, quando sulla stessa sia apposta, mediante stampiglia, la dicitura "valida per la riduzione ferroviaria", seguita dalla firma del funzionario responsabile.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il limite di L. 600.000 di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e' elevato a lire 2.400.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;851#art-2

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