Art. 1
In vigore dal 15 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto l' del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 289 e 292 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente nuovo testo delle condizioni e tariffe per trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911; " Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, che approva il regolamento per i trasporti militari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1959, n. 251;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1962, che approva il nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1962, n. 334;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
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Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).
È rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui allo allegato B):
a) al coniuge del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;
b) ai figli minori degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;
c) ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;851#art-1