Art. 9

In vigore dal 15 ott 1967
La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata, su carta semplice, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente. Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai figli del dipendente la domanda è redatta e sottoscritta dal dipendente stesso. La domanda, ai fini della disposizione contenuta nella lettera b) del precedente , deve contenere la dichiarazione di assenso del dipendente. Nei casi di mancato assenso sulla tessera personale di riconoscimento deve essere apposta, mediante stampiglia, la dicitura "non valida per l'espatrio". Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal dipendente, deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di separazione legale o consensuale. Nel caso di morte o di incapacità del dipendente la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge che ne abbia diritto è presentata e sottoscritta dal coniuge medesimo; per i figli minori da chi esercita la patria potestà o la tutela.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;851#art-9

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