Art. 12
In vigore dal 22 nov 1968
Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza.
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente decreto, ad eccezione di quelle riguardanti le concessioni ferroviarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - CO LOMBO - TREMELLONI - SCALFARO - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 1. - GRECO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;851#art-12