Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo IX
Art. 310
Demolizione delle case situate nella zona pericolosa
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 445/1908
Salvo l'applicazione dell' del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e dell' del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, i proprietari debbono entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa.
Trascorso tale termine, l'amministrazione provvede di ufficio alla demolizione delle case.
Il valore dei materiali va a diminuzione della spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-310