Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 313

Manutenzione ordinaria delle strade comunali

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 601/1917. Alla manutenzione ordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabria, provvedono le rispettive province, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunti in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi. Tale assunzione ha luogo per le strade non ancora consegnate ai comuni interessati entro sei mesi dalla consegna ai comuni medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-313

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