Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 315
Determinazione della spesa di manutenzione delle strade e liquidazione dei contributi
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 601/1917.
L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere di cui alle disposizioni contenute nel presente capo è stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
La liquidazione dei contributi dello Stato e dei comuni è fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interviene un funzionario del genio civile.
Le quote a carico dei comuni e dello Stato sono versate alla provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione.
L'amministrazione dello Stato ha facoltà di affidare, mediante speciali convenzioni, alle province di Calabria e di Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette province.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-315