Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo IX

Art. 311

Osservanza delle norme costruttive ed igieniche

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 445/1908. Nella costruzione delle case dei nuovi centri debbono essere osservate le norme costruttive ed igieniche stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-311

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