Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 314
Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 601/1917.
La spesa della manutenzione delle strade di cui al precedente articolo è sostenuta dalle province e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, un quarto a carico dei comuni e della metà a carico dello Stato.
La spesa è obbligatoria per le province, ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-314