Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 314

Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 601/1917. La spesa della manutenzione delle strade di cui al precedente articolo è sostenuta dalle province e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, un quarto a carico dei comuni e della metà a carico dello Stato. La spesa è obbligatoria per le province, ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-314

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