Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo IX

Art. 305

Assegnazione gratuita di aree

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 445/1908. Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, è assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati. Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al comune, può pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso può chiedere, a prezzo di costo, una quantità di terreno non superiore ai trecento metri quadrati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-305

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