Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo VIII
Art. 301
Intervento sostitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 184/1953.
L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365 e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, per conto e nell'interesse dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664.
Il predetto ente, in base ad apposite convenzioni con i comuni di cui sopra, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-301