Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo VII
Art. 299
Provvidenze creditizie per opere di bonifica nell'agro romano e nell'agro pontino
In vigore dal 9 lug 1968
, c. 2°, legge numero 647/1905.
Ai sensi del testo unico delle leggi sulla bonifica dell'agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e limitatamente alle zone ricadenti nei territori di cui all' del presente testo unico, ai proprietari ed agli acquirenti di terreni, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico, compresa la costruzione di fabbricati rurali, possono essere concessi mutui di favore con interessi del 2,50 per cento, rimborsabili in 45
annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.
Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei
quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.
, c. 2°, legge numero 647/1905.
Le somme occorrenti per la concessione dei mutui di cui al primo comma sono somministrate dalla Cassa DD. PP. ad un tasso di interesse non superiore al 4 per cento.
La differenza fra il tasso di cui al precedente comma e quello di favore di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-299