Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo III

Art. 294

Esecuzione dei lavori da parte dello Stato

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 952/1966. I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell', secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato. L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato. L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'. La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.
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